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Regolamento d’Istituto

Il Regolamento d’Istituto è l’attuazione dello Statuto in ogni scuola, deve dunque dichiarare le modalità, gli spazi i tempi di azione degli studenti, deve stabilire le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevedere eventuali sanzioni. Risulta evidente lo stretto legame tra Regolamento d’istituto e Piano Triennale dell’Offerta Formativa del quale il regolamento costituisce norma e garanzia di attuazione. È indispensabile, quindi, che la formulazione dei regolamenti sia affidata ad una commissione in cui siano rappresentate tutte le componenti scolastiche, studenti, famiglie, docenti, tutti quelli cioè legati dal patto espresso nel PTOF e dal fine ultimo del successo formativo di ogni ragazzo. L’adesione ad un regolamento condiviso fin dalla sua formulazione si configura per tutti come assunzione di responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e del proprio contributo per migliorare la partecipazione al processo di riforma scolastica.

Regolamento d’Istituto – con integrazioni valide per il periodo dell’emergenza sanitaria, a.s. 2020/2021 [come adottato con Delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta n.33/2 del 25/11/2020, Prot. n. 0007895 dell’1/12/2020]

Codice di comportamento della comunità scolastica [aggiornato secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti, seduta del 19/10/2017 e P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto in data 08/11/2017]
Il Liceo si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli/delle studenti/esse vengono favoriti e garantiti dal “patto formativo”, pertanto ogni componente si impegna ad osservare ed a fare osservare il codice di comportamento, che regola la vita scolastica secondo le modalità previste dal D.P.R. 24 giugno 1998, n° 249 “Statuto delle studentesse e degli studenti”e successive modifiche ( D.P.R.n.235 del 21/11/2007.

Griglia di valutazione del comportamento, a.s. 2021/2022 (approvata con Delibera 3.7 dal Collegio Docenti del 26/10/2021)

Griglia di valutazione del comportamento in modalità DaD (Didattica a Distanza), a.s. 2019/2020, approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 23/05/2020

I principi generali sono enunciati al comma 2 dell’art.1:
“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione”

e al comma 4 dello stesso:
“La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, …”

I diritti fondamentali dello studente appaiono indicati nell’art. 2:
comma 3
“Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. In particolare alla conoscenza delle scelte relative all’organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione”

comma 4
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva alla vita della scuola (…), a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Pertanto i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali e  di quelle scritte non oltre i 15 giorni che precedono la successiva prova. I singoli docenti, i C. d. cl. e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicare alla famiglia la valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente”

comma 8:
“La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.”

I doveri dello studente sono enunciati nell’art. 3:
comma 1
“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.”

comma 2
“Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.”

comma 3
“Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1.”

comma 4
“Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.”

comma 5
“Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.”

comma 6
“Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.”

La disciplina è regolamentata nelle linee generali all’art. 4:
comma 2
“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.”

comma 3
“La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.”

comma 4
“In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.”

comma 5
“Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.”

Per l’attività sportiva è obbligatorio l’uso della tuta e delle scarpe da ginnastica. Eventuali inadempienze saranno annotate sul registro di classe e valutate in sede di scrutinio.

È vietato fumare nei locali della scuola ai sensi dell’art. L. 11/11/75 n° 528.

È vietato l’uso di telefonini e dispositivi elettronici” ai sensi delle linee d’indirizzo formulate dal M.P.I. Il 15 marzo 2007.

Sono considerate mancanze gravi i comportamenti non corretti e non coerenti con i principi sanciti dall’art. 1 del D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249, e in particolare:
·   violenza fisica e/o verbale
·   furti
·  atti di vandalismo
·  detenzione di oggetti pericolosi o illeciti
·  comportamenti pericolosi, specialmente nei laboratori e nella palestra
·  mancato rispetto nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale e dei compagni
·  uso di telefonini e dispositivi elettronici durante le ore di lezione
·  fumare nei locali dell’istituto
·  sporcare i banchi, le aule, i muri
·  assenze ricorrenti e/o numerose non certificate, anche se giustificate
·  assenze collettive(viene considerata collettiva l’assenza, senza motivi documentati di metà più1 degli studenti)
·  abbandono dell’aula senza autorizzazione del Docente
·  abbandono dei locali dell’Istituto, anche se temporaneo, senza autorizzazione
·  uso improprio delle uscite di sicurezza
·  uso di sostanze psicotrope
·  mancanze reiterate anche se non gravi
·  atti di bullismo all’interno ed all’esterno della scuola

Il mancato rispetto del Codice può comportare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) delegate al docente:
a.1) ammonizione privata o in classe
a.2) allontanamento dalla lezione, annotata sul registro di classe
a.3) sequestro del telefonino e/o dispositivo elettronico ( che verrà restituito alla fine dell’ora) annotato sul registro di classe, per la prima mancanza
a.4) sequestro del telefonino e/o dispositivo elettronico ( che verrà restituito alla fine della giornata scolastica ad un genitore) annotato sul registro di classe, nel caso di ulteriori mancanze

b) delegate al Consiglio di Classe, con la presenza dei rappresentanti di alunni/e e genitori  (fatto salvo il diritto di astensione e successiva surroga), presieduto dal Dirigente Scolastico
b.1) lavori di utilità generale ( attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola,piccole manutenzioni, attività di ricerca, produzione di elaborati) che inducano lo/la studente/essa d uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica del suo comportamento.

b.2) allontanamento temporaneo dalle lezioni sino a 15 giorni in caso di gravi infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art.3 del D.P.R.n.249/98.

“Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 gg  deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica “.( D.P.R. N.235 del 21-11-2007).

Le delibere del C. d. cl. sono prese alla presenza almeno della maggioranza dei  componenti con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli alunni.
Al C.d. cl. è invitato l’alunno/a o gli/le alunni/e responsabile/i della mancanza solo al fine di ascoltare le sue/loro dichiarazioni; la decisione finale è presa alla sola presenza dei componenti del Consiglio.

Le mancanze incidono nell’attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico. Lo svolgimento di attività utili alla comunità è considerato ammenda alla mancanza stessa.

È riconosciuta all’alunno/a la possibilità di ricorrere all’Organo di garanzia.

c) delegate al Consiglio d’Istituto:
c.1) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 gg., in relazione a fatti che violino la dignità ed il rispetto della persona umana( violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale), oppure una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (incendio,allagamento,altro). La durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione o al permanere della situazione di pericolo.
c.2) le sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
·   recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana o atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale
·   non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello/a studente/essa nella comunità durante l’anno scolastico. Le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 devono evitare che si determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’a.s., pari a 2/3 dei 200 gg. previsti
c.3) le sanzioni che comportano l’esclusione dello/a studente/essa dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi in casi più gravi di quelli sopra riportati ed al ricorrere delle stesse condizioni elencate al p.c.2

L’alunno/a responsabile della mancanza deve essere sempre ascoltato e gli è riconosciuto il   diritto di difesa. L’accertamento dei fatti deve essere il più possibile ampio, avvalendosi di testimonianze inoppugnabili. La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa. Le sanzioni   disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello/della studente/essa. L’eventuale cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Se la violazione disciplinare è anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto a presentare denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art. 361 c.p.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 gg, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello/a studente/essa e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Organo di Garanzia
Per garantire il diritto di difesa degli/delle studenti/esse le sanzioni disciplinari possono essere impugnate da parte di chiunque ne abbia interesse (genitori e studenti), entro 15gg. dalla comunicazione della sanzione stessa, facendone istanza all’Organo di Garanzia, che deve esprimersi entro 10 gg.
Qualora l’O.d. G. non si esprime entro tale termine, la sanzione si considera confermata.
Essa può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
Alla luce di quanto espresso dal D.P.R. 235/2007 e successive modifiche, l’O.d. G. è composto da:
·  il D.S. con funzione di presidente,
·  1 docente eletto dal C.d’I.,
·  1 studente/essa membro del C.d.I.,
·  1 genitore membro del C.d.I.

Le elezioni avvengono all’inizio di ogni anno scolastico. Possono essere nominati membri supplenti, in caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o dovere di astensione( qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti tutti i membri.

Svolge anche le seguenti funzioni:
□   invitare gli studenti al rispetto delle regole ed aiutarli a migliorare il comportamento,
□   esaminare le situazioni di disagio degli studenti,
□   vigilare sull’applicazione del Codice di comportamento della comunità scolastica.

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, e sue recenti modifiche ( D.P.R. n. 235 del 21-11-07), e contro le sanzioni disciplinari decise dall’istituto di appartenenza è attribuita all’Organo di Garanzia Regionale composto da:
·  Direttore dell’Ufficio scolastico regionale con funzione di presidente o un suo delegato,
·  due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali,
·  tre docenti,
·  un genitore designato nell’ambito della comunità scolastica regionale.

All’O.G.R., che resta in carica due anni scolastici, presentano ricorso, gli/le studenti/esse o chiunque vi abbia interesse, entro 15 gg dalla comunicazione della sanzione o della violazione. L’attività istruttoria segue l’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’amministrazione scolastica. L’ O.G.R. si pronunzia entro 30 gg. altrimenti il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere in autonomia.
·  abbandono dei locali dell’Istituto, anche se temporaneo, senza autorizzazione,
·  uso improprio delle uscite di sicurezza,
·  uso di sostanze psicotrope,
·  mancanze reiterate anche se non gravi,
·  atti di bullismo all’interno ed all’esterno della scuola.

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