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Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (Studenti esclusi) è tenuto a possedere la Certificazione Verde fino al 31 dicembre 2021, ossia fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Tale regola è contenuta nel Decreto Legge n. del 
Questa disposizione NON si applica:

  • ai bambini,
  • agli alunni e agli studenti
  • nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori

A chi si applica la disposizione sul possesso della Certificazione verde anti-Covid? A…

  • tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, 
  • nonché gli studenti universitari, 

Al fine di fornire tutte le informazioni utili al riguardo si prega di visionare attentamente l’Informativa in allegato: Informativa per il trattamento dei dati personali verifica “Certificazione verde Covid-19” all’accesso dei locali.
Si ricorda che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (d’ora in avanti certificazioni verdi) è disciplinata dall’art. 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 (di qui in poi d.P.C.M.), contenente disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 (vedasi Circolare Ministero dell’Interno prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 10/08/2021 – “Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19“).